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Distinzione tra marchio complesso e marchio d'insieme – Cass. n. 36862/2022

Beni - immateriali - marchio (esclusività del marchio) - complesso - Distinzione tra marchio complesso e marchio d'insieme - Valutazione di confondibilità del marchio complesso - Modalità.

 

In tema di segni distintivi, il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, e si distingue dal marchio d'insieme, ove i vari elementi sono singolarmente privi di capacità distintiva, derivante dalla loro combinazione. Ciò nonostante, la valutazione di somiglianza di un marchio complesso ad altri marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una sua componente, per confrontarla con quella dell'altro segno, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati nel loro insieme, fermo restando che, in determinati casi, l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso può essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali ipotesi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza può essere affidata al solo esame delle componenti rilevanti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36862 del 15/12/2022 (Rv. 666459 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2569, Cod_Civ_art_2598

 

Corte

Cassazione

36862

2022