Skip to main content

Ipoteca in favore di terzo - Applicabilità dell'art. 1461 c.c. -Cass. n. 24698/2020

Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - Ipoteca in favore di terzo - Applicabilità dell'art. 1461 c.c. - Esclusione - Fondamento.

La dazione di ipoteca a favore di un terzo è un negozio unilaterale, non un contratto sinallagmatico, e ad essa non si applica la disciplina prevista dall'art. 1461 c.c., il presupposto della quale è la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, vale a dire un contratto in cui ognuna delle parti assuma una obbligazione verso l'altra, e rispetto al quale ciascuna di tali obbligazioni sia, nello stesso tempo, causa e effetto dell'altra.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24698 del 05/11/2020 (Rv. 659850 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_1461

dazione di ipoteca

terzo

corte

cassazione

24698

2020