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Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado – Cass. n. 5816/2023

Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - litisconsorzio - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Azione revocatoria proposta nei confronti di una società - Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado - Impugnazione nei confronti del liquidatore – Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Necessità - Fondamento.

 

Nel caso in cui la società contro la quale sia stata intentata un'azione revocatoria ordinaria sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, e l'impugnazione della sentenza sia stata notificata al suo liquidatore, il giudice d'appello è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci subentranti nei rapporti giuridici facenti capo alla suddetta società, quali litisconsorti necessari rispetto al creditore e al soggetto acquirente del bene oggetto del contratto della cui inefficacia si tratta.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5816 del 27/02/2023 (Rv. 667224 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_102

 

Corte

Cassazione

5816

2023