Stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21892 del 21/07/2023 (Rv. 668592 - 01)
Diffamazione - Diritto di critica - Efficacia esimente - Condizioni - Giudizio soggettivo - Ammissibilità - Verità, quantomeno putativa, della notizia presupposta - Necessità - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a taluni articoli nei quali si insinuava che la nomina del direttore generale di un ente pubblico fosse stata favorita da un ministro interessato all'esito di un giudizio pendente dinanzi alla Corte presieduta dal padre del primo - aveva ritenuto oltrepassato il limite del diritto di critica, per essere stati espressi giudizi lesivi della reputazione del magistrato, senza un adeguato controllo della verità dei fatti presupposti e senza specificare in che modo sarebbe stata esercitata la sua influenza in ordine alla decisione riguardante il ministro, essendo stata invece appurata la circostanza della sua astensione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21892 del 21/07/2023 (Rv. 668592 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059