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Associazioni e fondazioni - associazioni riconosciute - estinzione - liquidazione - Norme applicabili – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18115 del 27/11/2003

Determinazione dell'importo, ricavato dalla vendita, sul quale far valere la prelazione ipotecaria - Questione attinente all'accertamento del passivo (art. 209 legge fall.) - Esclusione - Alla successiva fase di ripartizione dell'attivo (art. 212 legge fall.) - Inclusione.

In tema di liquidazione generale dei beni della persona giuridica, cui è applicabile - in virtù del richiamo contenuto nell'art. 16 disp. att. cod. civ. - la disciplina dettata dalla legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa (in particolare gli artt. 209 e 212 legge fall.), non ricade nell'accertamento del passivo (non attenendo ne' all'accertamento del credito ne' all'accertamento delle relative cause di prelazione), ma nella successiva fase di ripartizione dell'attivo, la questione relativa alla determinazione della misura in cui il ricavato della vendita può essere imputato al bene oggetto di prelazione ipotecaria, allorché lo stesso sia stato venduto insieme ad un altro bene.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18115 del 27/11/2003