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Comunità europea - comunità economica europea - agricoltura - Contributi UE - Indebita percezione da parte di associazione non riconosciuta – Cass. n. 3402/2016

Restituzione dell'indebito - Responsabilità solidale ex art. 3 della l. n. 898 del 1986 - Responsabilità ulteriore di chi ha agito per conto dell'ente - Sussistenza – Fondamento - Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - In genere.

In tema di recupero dei contributi comunitari indebitamente percepiti, alla disciplina della responsabilità solidale di cui dell'art. 3 della l. n. 898 del 1986, in base alla quale l'associazione o l'unione dei produttori è tenuta, con i suoi associati, al versamento dell'indebito percetto, si aggiunge anche la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ove si tratti di un'associazione non riconosciuta, in quanto la detta solidarietà è stabilita, secondo le regole generali, dall'art. 38 c.c., a garanzia dell'effettività della rimozione delle conseguenze dell'illecito accertato in danno degli interessi della UE.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3402 del 22/02/2016

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3402

2016