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Associazioni e fondazioni - fondazioni -Cass. n. 34473/2019

Nomina da parte del comune dei componenti del consiglio di amministrazione di una fondazione - Giudizio di non idoneità - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la cognizione della controversia relativa all'impugnazione dell'atto con il quale il sindaco abbia espresso un giudizio di non idoneità nei confronti di un candidato alla nomina, riservata al Comune, di componente del consiglio di amministrazione di una fondazione, trattandosi di atto che - come avviene per la nomina (e la revoca) di amministratori e sindaci delle società a partecipazione pubblica (anche costituite secondo il modello delle società "in house providing") - non è riconducibile all'esercizio di alcun pubblico potere e riguarda un soggetto di diritto privato, non rientrando le fondazioni nella pur ampia nozione di pubblica amministrazione, di cui all'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2010.

Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 34473 del 27/12/2019 (Rv. 656574 - 01)

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34473

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