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Personalità (diritti della) - riservatezza - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6775 del 07/04/2016

Trattamento dati personali - Ricorso al giudice ordinario e ricorso al Garante - Principio di alternatività - Portata - Conseguenze.

In materia di trattamento di dati personali, il principio dell'alternatività del ricorso all'Autorità giudiziaria rispetto al ricorso al Garante, previsto nell'ipotesi in cui entrambe le suddette iniziative abbiano il "medesimo oggetto", per essere compatibile con l'art. 24 Cost. deve essere inteso nel senso che può applicarsi solo quando le due domande siano tali che, in ipotesi di contestuale pendenza davanti a più giudici, potrebbero, in via generale, essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza. Ne consegue che il detto principio non opera tutte le volte in cui, in sede giurisdizionale, si faccia valere l'inottemperanza, da parte del gestore del trattamento dei dati personali, ai provvedimenti assunti dal Garante, o venga proposta una domanda di risarcimento del danno, riservata all'esame del giudice ordinario e che ha "causa petendi" e "petitum" autonomi e diversi.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6775 del 07/04/2016