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Personalità (diritti della) - riservatezza - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6927 del 08/04/2016

Centrale di allarme interbancaria - Finalità - Soggezione alla disciplina generale del d.lgs. n. 196 del 2003 - Dati personali in essa contenuti - Individuazione dei titolari del trattamento - Conseguenze in tema di legittimazione passiva nell'azione volta alla cancellazione o alla rettifica dei dati.

La cd. Centrale di allarme interbancaria (CAI o Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento), istituita dall'art. 10 bis della l. n. 386 del 1990, poi modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999, ha lo scopo di informare gli operatori sui mancati pagamenti di assegni bancari emessi senza provvista, ed i dati contenuti nell'archivio sono trattati nel rispetto della disciplina generale di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della "privacy") e i contitolari del trattamento sono, per i dati inseriti nella sezione centrale, la Banca d'Italia, sebbene questa si avvalga per la loro gestione di un ente esterno che assume la qualità di responsabile dei dati, nonché, per quelli inseriti nelle sezioni remote, i singoli istituti segnalanti. Ne consegue che il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del codice della "privacy", la rettifica o la cancellazione di un dato inserito nella CAI deve essere proposto nei confronti della Banca d'Italia, oltre che dell'istituto segnalante.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6927 del 08/04/2016