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Personalità' (diritti della) - identità' personale - nome (nozione) - tutela – Cass. n. 11635/2020

Partito politico - Tutela ex art. 7 c.c. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Ogni partito politico beneficia, ai sensi dell'art. 7 c.c., della tutela della propria identità, la quale trae fondamento dagli artt. 2, 21 e 49 Cost.,riassumibile nella denominazione e nel segno distintivo, ed esprime l'esigenza di evitare nel dibattito pubblico il pericolo di confusione in ordine agli elementi che caratterizzano un partito come centro di espressione di idee e di azioni. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la confondibilità tra le denominazioni e i segni distintivi di due partiti, senza giustificare come avesse tratto il convincimento che il simbolo della fiamma tricolore rappresentasse, con carattere di generalità, patrimonio ideologico di tutta la destra autoritaria e nazionalistica italiana, anziché il segno identificativo di uno dei due partiti).

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11635 del 16/06/2020 (Rv. 657948 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0007, Cod_Civ_art_2059

CORTE 

CASSAZIONE

11635

2020