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Trattamento dati personali – Cass. n. 11020/2021

Personalita' (diritti della) - riservatezza - Trattamento dati personali - Modalità - Minimizzazione dell'uso dei dati - Necessità - Procedimento di rilevanza pubblica - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di tutela della riservatezza,il trattamento dei dati personali deve essere sempre effettuato nel rispetto del "criterio di minimizzazione" dell'uso degli stessi, dovendo cioè essere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati, essendo irrilevante, al fine di derogare a tale principio, la circostanza che la divulgazione avvenga nell'ambito di una procedura di rilevanza pubblica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto illecita la divulgazione nell'ambito di un esposto concernente l'attività di un avvocato, di informazioni relative all'asserita condotta deontologicamente scorretta dal medesimo tenuta allorché era impiegato pubblico facendo menzione di procedimenti disciplinari a suo carico senza neanche dar conto della loro successiva archiviazione e dell'annullamento delle sanzioni irrogate).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11020 del 26/04/2021 (Rv. 661185 - 02)