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Indicazione dei dati personali- Errore contenuto in un provvedimento giurisdizionale – Cass. n. 11818/2021

Personalita' (diritti della) - riservatezza - Indicazione dei dati personali- Errore contenuto in un provvedimento giurisdizionale - Eliminazione - Ricorso all'Autorità Garante - Esclusione- Ricorso agli strumenti del codice di procedura civile - Necessità - Fattispecie.

L'errore riguardante l'indicazione dei dati personali di un soggetto, qualora contenuto in un provvedimento giurisdizionale, in base all'art. 160, comma 6, del d.lgs. n. 196 del 2003 vigente "ratione temporis", é suscettibile d'eliminazione non già ricorrendo all'Autorità Garante bensì al giudice ordinario attraverso gli strumenti processuali tipici ed esclusivi del codice di procedura civile, (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'errore determinato da un profilo di omonimia nel contesto di un procedimento ex art. 445 c.p.c. potesse essere emendato ricorrendo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11818 del 05/05/2021 (Rv. 661391 - 01)