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Vendita - singole specie di vendita - di cose immobili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9769 del 12/05/2016

Vendita di terreno - Mancata menzione nell'atto degli immobili insistenti su di esso - Effetto traslativo - Sussistenza - Fondamento - Limite.

La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, a titolo negoziale e non in base al principio della accessione, il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9769 del 12/05/2016