Skip to main content

Atti compiuti da persona naturalmente incapace -Contratto concluso da persona poi deceduta – Cass. n. 19807/2020

Capacità della persona fisica - incapacità naturale di intendere e di volere - atti compiuti da persona naturalmente incapace -Contratto concluso da persona poi deceduta - Legittimazione all'azione di annullamento - Singolo coerede - Sussistenza - Litisconsorzio necessario dei coeredi - Sussistenza - Fondamento. Contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto

L'esercizio dell'azione di annullamento del contratto per incapacità di intendere e volere di uno dei contraenti, che sia successivamente deceduto, sebbene possa compiersi da parte di uno solo dei coeredi, anche in contrasto con gli altri, implica comunque il litisconsorzio necessario di tutti, giacché, come la sentenza di annullamento deve investire l'atto negoziale non limitatamente ad un soggetto, ma nella sua interezza, posto che esso non può essere contemporaneamente valido per un soggetto e invalido per un altro, così anche l’eventuale restituzione non può avvenire "pro quota"

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19807 del 22/09/2020 (Rv. 659135 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0428, Cod_Proc_Civ_art_102

CORTE

CASSAZIONE

19807

2020