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Amministrazione di sostegno – Cass. n. 4733/2021

Capacita' della persona fisica - capacita' di agire - Amministrazione di sostegno - Istanza contenente la richiesta di divieto di contrarre nozze - Provvedimento del giudice tutelare - Natura decisoria - Reclamo alla corte d'appello - Ammissibilità.

Il provvedimento con il quale il giudice tutelare decide sull'istanza, formulata nell'ambito di una procedura di amministrazione di sostegno, diretta ad ottenere l'estensione al beneficiario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411, comma 4 e 85 c.c., del divieto di contrarre matrimonio, incidendo in maniera definitiva, sia pure "rebus sic stantibus", sulla capacità di autodeterminarsi della persona e quindi su un diritto personalissimo, ha natura intrinsecamente decisoria, sicché la competenza a conoscere del relativo reclamo appartiene allacorte d'appello ex art. 720 bis c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4733 del 22/02/2021 (Rv. 660588 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0409, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_0085, Cod_Proc_Civ_art_720_2