Skip to main content

Domanda di annullamento per incapacità naturale – Cass. n. 17381/2021

Capacità della persona fisica - incapacità naturale di intendere e di volere - atti compiuti da persona naturalmente incapace - contratti in genere - Domanda di annullamento per incapacità naturale - Contratto di compravendita - Divario tra prezzo di mercato e prezzo esposto - Omessa valutazione da parte del giudice di merito - Vizio di motivazione - Sussistenza - Fondamento.

 

Qualora la domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale abbia ad oggetto un contratto di compravendita, il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto implica un vizio di motivazione della sentenza, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente.

Corte Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17381 del 17/06/2021 (Rv. 661455 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_428, Cod_Civ_art_1470, Cod_Proc_Civ_art_360

 

corte

cassazione

17381

2021