Contratto di trasporto di merci regolato dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 – Titolarità del diritto all’indennizzo – Individuazione – Criteri riconducibili all'interpretazione dell'art. 1689, comma 1, c.c..
Ai sensi dell'art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), la titolarità del diritto all'indennizzo è attribuita, al pari di quanto prevede l’art. 1689 c.c., in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, con la conseguenza che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 6484 del 14/03/2017