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Contratti agrari - affitto di fondi rustici - affitto a coltivatore diretto - risoluzione - inadempimento - contestazione - Cass. n. 25759/2019

Contenuto - Inclusione di diffida ad adempiere - Necessità - Esclusione.

La contestazione dell'inadempimento che il locatore, ai sensi dell'art. 5 l. n. 203 del 1982, ha l'onere di comunicare al conduttore prima di ricorrere all'autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, non deve necessariamente contenere anche una diffida ad adempiere entro il termine assegnato al conduttore dalla legge per sanare l'inadempimento perché la relativa facoltà deriva a quest'ultimo direttamente dalla legge e può essere, quindi, esercitata indipendentemente dall'invito del locatore.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25759 del 14/10/2019 (Rv. 655570 - 01)

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2019