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Contratti agrari - ambito di applicazione - rapporti oggetto di controversie – Cass. n. 25758/2019

Diritto di prelazione - Diritto di riscatto - Azione esercitata nei confronti del solo riscattato - Ammissibilità - Esercizio di detta azione anche nei confronti dell'alienante al fine di accertare la violazione del diritto di prelazione - Conseguenze - Impugnazione della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto - Interesse del venditore - Sussistenza.

L'azione di riscatto agrario, in quanto diretta non ad una sentenza costitutiva ma ad un mero accertamento, può essere esperita nei soli confronti del riscattato, senza la necessaria partecipazione dell'alienante, con la conseguente decisione "incidenter tantum" sulla sussistenza, in capo all'istante, del diritto di prelazione; tuttavia, nulla vieta che il retraente promuova il giudizio anche contro il venditore, al fine di fare accertare nei suoi confronti, con forza di giudicato, la prelazione da cui si ritenga pretermesso, con la conseguenza che in tale ipotesi sussiste l'interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, rispetto alla quale egli è rimasto, sostanzialmente, soccombente, in quanto il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25758 del 14/10/2019 (Rv. 655569 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_323

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