Skip to main content

Confinanza per l'integralità del confine – Cass. n. 7292/2021

Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - Condizioni - Confinanza per l'integralità del confine - Necessità - Esclusione - Confinanza non limitata ad un solo punto - Sufficienza - Fondamento.

Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della l. n. 817 del 1971, la confinanza richiesta dalla legge non deve sussistere per l'integralità del confine, essendo sufficiente che essa non sia limitata ad un solo punto e che il confine sia tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo che la legge si propone, cioè l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto coltivatrice, che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produtive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021 (Rv. 661001 - 03)