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procedimenti cautelari - sequestro - esecuzione - mancata inefficacia – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10029 del 29/04/2006

Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - A mezzo della sentenza di condanna - Esecuzione delle formalità di cui all'art. 156 disp. att. cod. proc. civ. - Necessità - Mancata esecuzione - Conseguenze - Inefficacia - Estinzione del processo esecutivo - Relativa istanza di parte - Necessità - Conseguenze - Proposizione a mezzo difensore munito di mandato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10029 del 29/04/2006

La conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera "ipso iure" nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 delle disposizioni di attuazione al cod. proc. civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento. In tal caso l'estinzione del processo esecutivo deve esser fatta valere dalla parte proponendo al giudice dell'esecuzione la relativa eccezione, con la conseguenza che essendo tale istanza di parte un atto giudiziario che introduce una specifica fase incidentale del processo, si applicano le norme sul patrocinio (art 83 comma terzo cod. proc. civ.), restando giuridicamente inesistente l'istanza presentata dal sequestrato personalmente, in quanto proveniente da soggetto privo dello "jus postulandi".

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10029 del 29/04/2006