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Accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi – Cass. n. 5046/2022

Procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico - Accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Incompetenza territoriale - Omesso rilievo - Consolidamento della competenza anche ai fini del successivo giudizio di merito - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 8 della l. n. 24 del 2017, il rinvio all'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. fa sì che il provvedimento con cui il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sulla relativa istanza non assuma alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito, con la conseguenza che il mancato rilievo d’ufficio dell'incompetenza (derogabile o inderogabile), o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti, non determina il consolidamento della competenza, in capo all'ufficio giudiziario adito, anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni delineato, per il giudizio a cognizione piena, dall'art. 38 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5046 del 16/02/2022 (Rv. 663868 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_696, Cod_Proc_Civ_art_038

 

Corte

Cassazione

5046

2022