espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - competenza e giurisdizione – Cass. n. 9323/2007
Dichiarazione di pubblica utilità "ex lege" - Mancata indicazione dei termini per i lavori e la procedura - Potere espropriativo - Carenza - Occupazione - Illegittimità - Azione possessoria - Giurisdizione ordinaria - Devoluzione. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9323 del 19/04/2007
Va ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia possessoria instaurata dal proprietario di un fondo occupato dall'amministrazione per l'esecuzione di un'opera il cui progetto sia stato approvato senza indicazioni dei termini di inizio e compimento dei lavori e della procedura, verificandosi in tal caso una situazione di carenza di potere espropriativo, per cui l'occupazione effettuata sul suolo privato costituisce mero comportamento materiale.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9323 del 19/04/2007