Skip to main content

Giustizia amministrativa - tribunali amministrativi regionali - giurisdizione del tribunale amministrativo regionale - esclusiva – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7800 del 15/04/2005

Pubblici servizi - Affidamento di appalti da parte di soggetti optanti per una procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente, pur non essendo a ciò tenuti - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 legge n. 205 del 2000) - Non inclusione - Riferimento, nel bando di gara, alla normativa comunitaria e alla legge quadro in materia di lavori pubblici - Irrilevanza - Fattispecie.

L'art. 33, secondo comma, lettera d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205) non attrae nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie relative all'affidamento di appalto (nella specie, di lavori di costruzione di un parcheggio multipiano e a raso a beneficio dell'aeroporto di Ancona-Falconara) da parte di soggetto che, pur non tenuto all'applicazione del procedimento di evidenza pubblica, abbia scelto comunque di adottarlo, in tal guisa procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore, essendo irrilevante, in mancanza di un obbligo al riguardo, che il bando di gara faccia riferimento alla normativa comunitaria e alla legge quadro in materia di lavori pubblici. (Fattispecie relativa alla soc. Raffaello a r.l., partecipata in maggioranza dalla soc. Aerdorica s.p.a., titolare della concessione governativa per l'esercizio delle attività aeroportuali presso l'aeroporto di Ancona-Falconara; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso la sussistenza cumulativa, in capo alla soc. Raffaello, delle tre condizioni, delineate dall'art. 1, lettera b, della direttiva 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE, ai fini della attribuzione dello "status" di organismo di diritto pubblico).

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7800 del 15/04/2005