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giustizia amministrativa - sospensione dell'atto impugnato - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5444 del 18/03/2016

funzione strumentale e cautelare - Natura decisoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Perdita di efficacia della disposta sospensione interinale a seguito della decisione nel giudizio amministrativo - Sussistenza.

Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo ha natura strumentale e funzione cautelativa provvisoria, precludendo temporaneamente, e con efficacia "ex nunc", la possibilità di portare l'atto ad ulteriore esecuzione, ma non fa venir meno l'atto sospeso o la sua validità, nè esercita una funzione ripristinatoria della situazione precedente. Ne deriva che, in quanto privo di carattere decisorio, quel provvedimento non determina alcun pregiudizio per la decisione sul ricorso concernente l'atto sospeso ed è destinato a perdere ogni efficacia a seguito della decisione emessa nel giudizio amministrativo, nella quale resta assorbito e caducato esaurendo la funzione cautelare che lo caratterizza.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5444 del 18/03/2016