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Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8245 del 26/04/2016

Collegio perfetto - Individuazione - Presenza di tutti i componenti - Attività decisorie - Necessità - Attività istruttorie - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In un collegio perfetto, che, tranne si tratti di un organo giurisdizionale, deve intendersi tale solo se la legge, espressamente o implicitamente, lo preveda, ferma l'inoperatività in composizione unipersonale, la presenza di tutti i componenti è necessaria solo per le attività deliberative e valutative e non anche per quelle istruttorie, preparatorie e strumentali suscettibili di verifica successiva da parte dell'intero consesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità di un licenziamento disciplinare perché l'audizione dell'incolpato era avvenuta alla presenza di due dei tre componenti dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, costituito ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8245 del 26/04/2016