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Concorso pubblico- copertura del posto resosi vacante  - Graduatoria TAR LAZIO, Sezione. III TER - Sentenza 30 gennaio 2003 n. 536

Concorso pubblico- copertura del posto resosi vacante  - Graduatoria - Utilizzazione mediante scorrimento - graduatoria dei vincitori e graduatoria degli idonei TAR LAZIO, Sezione. III TER - Sentenza 30 gennaio 2003 n. 536

Concorso pubblico - copertura del posto resosi vacante  - Graduatoria - Utilizzazione mediante scorrimento - raduatoria dei vincitori e graduatoria degli idonei (TAR LAZIO, Sezione. III TER - Sentenza 30 gennaio 2003 n. 536)

TAR LAZIO, Sezione. III TER - Sentenza 30 gennaio 2003 n. 536

ESPOSIZIONE IN FATTO.

Il ricorrente, laureato in Sociologia, ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ricercatore presso l’Istituto Italiano di Medicina Sociale, bandito con decreto del Direttore Generale in data 24/7/97. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 27 del 21/4/98 è stata approvata la graduatoria del concorso ed è stato proclamato vincitore il Dott. Adolfo Morrone che è stato assunto in servizio a decorrere dal 1/5/98.

Il ricorrente si è classificato al secondo posto della graduatoria alla distanza di soli 0,85 punti dal vincitore.

Questi, però, con lettera del 31/7/98 ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 1/9/98 avendo ottenuto un altro incarico incompatibile.

Le dimissioni del Dott. Morrone sono state accettate dall’Amministrazione con decorrenza 1/9/98.

In data 17/9/98, il ricorrente, secondo classificato, ha presentato all’Istituto Italiano di Medicina Sociale formale istanza di scorrimento della graduatoria avente validità fino al 14/2/02.

La domanda del ricorrente è stata respinta dall’Istituto con nota del 26/11/98 prot. n. 4969/AA.GG. con la quale l’Ente ha ritenuto che non vi fossero validi presupposti per disporre lo scorrimento.

Avverso detta deliberazione il ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale R.R. 488/99 dinanzi a questo Tribunale, trattenuto in decisione, unitamente al presente ricorso, alla stessa udienza del 10/10/02.

Con ordinanza n. 121/99 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta avverso il diniego di scorrimento; detta ordinanza è stata però riformata, senza alcuna motivazione, da parte del Consiglio di Stato.

L’Istituto ha nuovamente bandito il concorso pubblico per la copertura di un posto di ricercatore.

Avverso il bando di concorso, ed avverso il provvedimento di diniego di scorrimento della graduatoria, deduce il ricorrente i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del bando di concorso di data 24/7/97 – Violazione dell’art. 15 del D.P.R. 9/5/94 n. 487 – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento del fatti – Illegittimità derivata del nuovo bando di concorso.

Sostiene il ricorrente che il bando sarebbe viziato da illegittimità derivata rispetto al provvedimento di diniego di scorrimento della graduatoria impugnato con il ricorso R.R. 488/99.

Deduce infatti il ricorrente che ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso del 24/7/97, la graduatoria rimane valida per diciotto mesi dalla sua approvazione. Ne consegue che nel caso di rinuncia al posto da parte del vincitore, la stessa avrebbe dovuto essere utilizzata mediante scorrimento in favore del successivo classificato.

Lo scorrimento della graduatoria dei vincitori costituirebbe, peraltro, un obbligo anche alla luce dell’articolo 15 del DPR menzionato in rubrica.

Il diniego di scorrimento sarebbe inoltre viziato per contraddittorietà avendolo in precedenza disposto lo stesso Istituto, nei confronti dello stesso ricorrente, nell’affidamento di un breve incarico di ricerca.

2) Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.

La risposta di diniego di scorrimento della graduatoria, inviata dall’Amministrazione intimata, si fonderebbe su una affermazione generica di non sussistenza di validi presupposti per lo scorrimento della graduatoria, ma non darebbe conto delle ragioni effettive per le quali l’Istituto non avrebbe ritenuto di dover dare attuazione ad una previsione del bando medesimo.

3) Violazione degli articoli 1, 4 e 8 del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione.

Il mancato scorrimento della graduatoria, e l’indizione del nuovo concorso, avrebbero comportato la violazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e speditezza, nonché la violazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost..

Di qui l’ulteriore illegittimità dei provvedimenti impugnati. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Il ricorrente, alla Camera di Consiglio del 14/3/02 ha avuto cognizione dell’intervenuta conclusione del concorso (bandito in seguito al diniego di scorrimento della precedente graduatoria) e della nomina della Dott.ssa Anna Ancora nel posto di ricercatore presso l’I.I.M.S. che si era reso vacante a seguito delle dimissioni del Dott. Morrone.

Con ricorso notificato il 26/4/02, ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, impugnando anche gli atti relativi al concorso, quali l’approvazione della graduatoria ed il provvedimento di nomina e di attribuzione dell’incarico, deducendo i seguenti motivi aggiunti:

4) Reiterato eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – Ingiustizia manifesta.

L’indizione del nuovo concorso sarebbe lesivo degli interessi del ricorrente e sarebbe del tutto illogico, tanto più che il ricorrente avrebbe già svolto l’attività di ricerca presso il medesimo Istituto.

5) Eccesso di potere per illegittimità derivata.

Dall’illegittimità del diniego di scorrimento e di indizione del nuovo concorso discenderebbe l’illegittimità derivata di tutti gli atti concorsuali, compresi quelli di approvazione della graduatoria e di nomina della controinteressata. A seguito della notificazione del ricorso per integrazione del contraddittorio si è costituita in giudizio la controinteressata Dott.ssa Anna Ancora che ha eccepito, preliminarmente, la tardività dell’impugnazione avverso i provvedimenti di approvazione della graduatoria e di nomina. Deduce, infatti, di essere stata inquadrata nella qualifica fin dal 17/7/01 e sostiene che il ricorrente, che pure aveva presentato domanda di partecipazione al concorso, non avrebbe potuto non essere a conoscenza del completamento del concorso in breve termine rispetto alle date di espletamento delle prove scritte (26 e 27 marzo 2001).

Insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, proposto avverso il bando e tutti gli atti conseguenti, considerato che la ricorrente avrebbe partecipato al concorso, rinunciando al precedente posto di lavoro, senza essere stata informata del contenzioso in atto con l’Amministrazione; chiede comunque anche il rigetto del ricorso per infondatezza.

In prossimità dell’udienza di discussione, tutte le parti hanno presentato memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.

All’udienza pubblica del 10 ottobre 2002, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO.

Come ricordato in punto di fatto, il ricorrente, con ricorso R.R. 488/99, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ricercatore, terzo livello professionale, per il Laboratorio di Scienze Sociali presso il Polo Scientifico e Tecnologico dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale, presentata in data 17/9/98 a seguito delle dimissioni del primo classificato, dott. Adolfo Morrone (nota prot. n. 4968/AA.GG. del 26/11/98), nonché la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 118 del 9.11.1998, con la quale è stata assunta la decisione di reiterare il procedimento concorsuale de quo anziché procedere allo scorrimento della graduatoria.

Con il presente ricorso, invece, il ricorrente ha impugnato gli atti conseguenti al diniego di scorrimento della graduatoria, e cioè la deliberazione di indizione del nuovo concorso, il successivo bando di concorso, gli atti della procedura concorsuale, tra i quali, ovviamente l’atto di approvazione della graduatoria e quello di nomina della controinteressata.

E’ del tutto evidente, che detto giudizio, non possa non risentire di quello previamente proposto avverso l’atto presupposto, costituito dal diniego di scorrimento della graduatoria.

Ed infatti, non soltanto il ricorrente ha sostanzialmente riproposto nel presente giudizio le medesime censure già dedotte avverso l’impugnazione del diniego di scorrimento della graduatoria con ricorso R.R. 488/99, ma ha puntualmente proposto la censura di illegittimità derivata del nuovo bando di concorso, per illegittimità degli atti presupposti.

Con decisione assunta nella medesima Camera di Consiglio, questo Tribunale ha accolto il ricorso R.R. 488/99 ritenendo fondate le censure proposte avverso il diniego di scorrimento della graduatoria.

Innanzitutto il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione nel quale era stato dedotta la violazione dell’art. 9 del bando di concorso (che stabiliva la validità della graduatoria del concorso medesimo per un periodo di diciotto mesi e ne prevedeva lo scorrimento in favore di candidato posto in posizione successiva al vincitore nel caso di rinuncia al posto da parte di quest’ultimo) e che quindi introduceva l’obbligo per l’Amministrazione di disporre lo scorrimento, obbligo peraltro rinvenibile anche nella disposizione dell’art. 15 del DPR n. 487 del 1994.

Il Tribunale ha innanzitutto confutato le affermazioni svolte dall’intimato Istituto a proposito della graduatoria finale di un concorso pubblico. Questa, contrariamente all’assunto del medesimo Istituto, non si distingue in graduatoria dei vincitori e in graduatoria degli idonei, ma nell’unica graduatoria degli idonei, cioè di coloro che sono potenzialmente in grado di svolgere le funzioni relative al posto per il quale hanno partecipato al concorso, con distinzione tra i “vincitori”, cioè coloro che essendosi collocati in posizione utile in relazione al numero dei posti da ricoprire, possono essere immediatamente assunti e gli “idonei” cioè coloro che pur essendo stati ritenuti in grado di svolgere le predette funzioni non possono essere assunti a causa della loro deteriore posizione nella graduatoria medesima, posizione alla quale non corrisponde la disponibilità di un posto.

Passando poi all’esame della questione relativa all’utilizzazione di una graduatoria finale di un concorso pubblico, il Collegio ha osservato che la prima disposizione a venire in rilievo è l’articolo 8 del DPR n.3 del 1957 che nel disciplinare il conferimento di posti disponibili agli idonei, stabilisce testualmente che: “ L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le altre carriere.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.”

La disposizione riferita prevede una facoltà – e non un obbligo – di scorrimento della graduatoria dei candidati e introduce, accanto alla possibilità di assumere il candidato collocatosi in posizione successiva al vincitore, nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di quest’ultimo, (quindi entro il numero di posti originariamente messi a concorso) la possibilità di assumere anche altri candidati (oltre il numero dei posti messi a concorso, pertanto) che si sono collocati in posizione non utile ma sono stati ritenuti idonei, cioè capaci di svolgere le funzioni riguardanti il posto messo a concorso, semprechè i posti relativi siano vacanti e la loro copertura avvenga, nel caso di posti direttivi, in misura non superiore al 10% del numero di posti messi a concorso. Ciò all’evidente fine di conciliare le esigenze di speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa, assicurate evitando lo svolgimento di un nuovo concorso, con il diritto, consacrato nell’articolo 51 della Costituzione, di tutti i cittadini di concorrere ai posti della pubblica amministrazione.

Successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e in attuazione di esso è intervenuto l’articolo 15, comma 7, del DPR n. 487 del 1994, contenente una regola generale secondo la quale: “ Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.”

La norma ha sostituito la facoltà prevista nella disposizione prima richiamata - relativamente al numero dei posti originariamente messi a concorso- con un obbligo ed ha trovato conferma nelle leggi finanziarie degli anni successivi, ispirate ad evidenti esigenze di economia determinate dalle note difficoltà del bilancio pubblico.

Basta richiamare l’articolo 39, comma 13, della legge n. 449 del 1997 ove si stabilisce che: “Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.”

E successivamente, l'art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488 nella parte in cui si stabilisce che: “ Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.”

Ed infine, l’articolo 51 della legge n. 388 del 2000 ove, al comma 8, si prevede che: “Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998.”

Tutte le disposizioni riferite pongono in risalto e confermano la circostanza che la facoltà di avvalersi della graduatoria, in precedenza prevista dall’articolo 8 del DPR n.3 del 1957, è stata trasformata in un obbligo (al di là di settori specifici come ad esempio quello relativo al personale delle ASL). Ciò, naturalmente, con riferimento ai posti messi a concorso, mentre resta fuori l’altra ipotesi di copertura di posti vacanti, oltre al numero di quelli messi a concorso purchè entro un determinato limite, previsto dal summenzionato articolo 8, del T.U. n. 3/1957.

E’, naturalmente, rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione pubblica, la possibilità di non procedere all’assunzione nel caso in cui siano sopravvenute esigenze che rendono opportuno non procedere alla copertura del posto e la possibilità di ripetere il concorso nel caso in cui si ritenga indispensabile un accertamento professionale o scientifico in parte diverso da quello svolto con il concorso concluso.

Al di fuori di queste ipotesi non è consentita la copertura del posto resosi disponibile attraverso l’indizione di un nuovo concorso.

Nel caso in esame, ha ritenuto il Collegio che, oltre al quadro generale riferito debba essere tenuto in considerazione anche l’articolo 9 del bando di concorso nel quale, con una norma autovincolante, è stata prevista la validità della graduatoria per un periodo pari a diciotto mesi e lo scorrimento della medesima nel caso in cui il posto originariamente assegnato si fosse reso disponibile entro tale periodo.

Sembra chiaro, a questo punto, che l’Amministrazione intimata, in ossequio alle norme riferite e in presenza della rinuncia al posto da parte del primo classificato entro il termine di diciotto mesi di validità della graduatoria allegata alla delibera n. 27 del 21 aprile 1998, era tenuta, in presenza della conferma della necessità della copertura di detto posto rilevabile dalla sua messa a concorso, a procedere allo scorrimento della graduatoria medesima.

Le argomentazioni svolte danno conto della fondatezza della censura esaminata rispetto alla quale si rivela del tutto inconferente il richiamo alle graduatorie per il conferimento di incarichi a termine operato dal medesimo ricorrente.

Il Tribunale ha ritenuto fondata anche la seconda censura con la quale il ricorrente lamentava il difetto di motivazione.

Anche nell’ipotesi in cui l’Istituto intimato avesse ritenuto che lo scorrimento della graduatoria fosse riservato ad una sua valutazione discrezionale, anzi ancor più in questa ipotesi, lo stesso avrebbe dovuto, a fronte della precisa richiesta del ricorrente, rendere note le ragioni per le quali intendeva procedere alla messa a concorso di quel posto anziché scorrere la graduatoria generale.

Fondato, infine, è stato ritenuto anche il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamentava la violazione dei principi di buon andamento ed economicità dell’attività della P.A.

Ha ritenuto il Collegio che sono proprio questi principi i fondamenti giuridici della generale previsione di utilizzazione – mediante scorrimento – della graduatoria generale di merito di un concorso pubblico, e pertanto il semplice esame del quadro descritto dà conto della loro inosservanza. Nel caso in esame, infine, contrariamente all’assunto della difesa dell’Istituto, la graduatoria esiste ed è quella allegata alla delibera n. 27 del 21 aprile 1998 secondo quanto dichiara espressamente lo stesso Istituto resistente.

Sulla base delle predette considerazioni il ricorso è stato accolto ed il Tribunale ha annullato non soltanto la nota con la quale l’Istituto resistente ha negato lo scorrimento della graduatoria (nota prot. 4988 in data 26/11/98) ma anche la deliberazione n. 118 del Consiglio di Amministrazione dell’I.I.M.S. del 9/11/98 che ha disposto l’integrazione del piano delle assunzioni e l’indizione di n. 3 concorsi, tra i quali rientra quello in questione.

Ne consegue che il bando di concorso impugnato con il presente ricorso, risulta adottato sulla base di un provvedimento ritenuto illegittimo da questo Tribunale (la delibera n. 118 del 9/11/98 del C.d.A. dell’Istituto con la quale è stato indetto il concorso e si è quindi negato lo scorrimento della precedente graduatoria) e come tale risulta affetto da illegittimità derivata.

L’annullamento del bando di concorso per illegittimità derivata rispetto ai provvedimenti già ritenuti illegittimi da questo Tribunale, comporta l’annullamento di tutti gli atti conseguenti, compresi la delibera di approvazione della graduatoria del concorso e l’atto di nomina della controinteressata.

Non possono essere infatti accolte le eccezioni di inammissibilità e tardività dell’impugnazione, sollevate dalla controinteressata e dalla stessa Amministrazione resistente, avverso gli atti di approvazione della graduatoria formatasi a seguito del nuovo concorso e di nomina della stessa controinteressata.

Innanzitutto deve essere richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la rituale proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il bando di un concorso a pubblici impieghi non onera il ricorrente all'impugnazione degli atti successivi e consequenziali (approvazione della graduatoria, nomina dei vincitori), in quanto l'eventuale annullamento del bando implica l'automatico travolgimento di questi ultimi. (Consiglio Stato sez. V, 2 marzo 1999, n. 211; TA.R. Puglia Sez. II Bari 30/1/2002 n. 525; C.G.A.R.S. 1/7/99 n. 298; ecc.). La sentenza di annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, creando l’obbligo nella P.A. soccombente di ripristinare la situazione anteatta, ha effetto caducante nei confronti di tutti gli atti che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario, per cui il ricorrente vittorioso non è tenuto a seguire tutti gli sviluppi del procedimento amministrativo e ad impugnare gli atti consequenziali, né ha l’onere di ricercare tutti i “cosiddetti controinteressati successivi” – ossia quei soggetti che, per effetto di quegli atti medesimi, vengono a trovarsi in una situazione giuridica di vantaggio-, pur se la mancata impugnazione può determinare l’eventuale opposizione di terzo proprio da parte di questi soggetti che non hanno partecipato al giudizio sul provvedimento antecedente e vengono privati del loro vantaggio in virtù dell’annullamento di quest’ultimo (nella specie, l’impugnazione del bando di concorso non onera il ricorrente a seguire gli sviluppi della procedura e ad impugnare anche le graduatorie e le nomina, atti strettamente consequenziali a quello gravato e travolgibili per effetto dell’annullamento dei quest’ultimo (così C.d.S. Sez. V 24/5/96 n. 592).

Stante la portata caducante dell’annullamento del bando di concorso, il ricorrente avrebbe potuto omettere di impugnare anche gli atti consequenziali e di notificare il ricorso alla “controinteressata successiva”, Dott. Ancora; ha invece preferito impugnare formalmente tutti gli atti, anche quelli consequenziali e notificarle il ricorso.

Ciò però non modifica le regole processuali, che restano sempre le stesse. Il richiamo al principio dell’efficacia caducante dell’annullamento del bando di concorso sarebbe già di per sé sufficiente per respingere le eccezioni di inammissibilità e tardività proposte; ad ogni buon le eccezioni sono pure infondate giacché non vi è alcuna prova della previa conoscenza dell’atto di approvazione della graduatoria e del provvedimento di nomina della controinteressata prima della Camera di Consiglio del 14/3/02, come dichiarato dal ricorrente nel ricorso per integrazione del contraddittorio e proposizione di motivi aggiunti notificato il 26/4/02.

Nessun elemento di prova circa la piena conoscenza prima di quella data hanno fornito l’Amministrazione e la controinteressata, non avendo alcuno specifico significato la conoscenza delle date delle sole prove scritte del concorso che costituiscono, ovviamente, la prima fase della procedura concorsuale.

Né può condividersi la tesi della controinteressata secondo cui, l’esito del ricorso non potrebbe arrecarle pregiudizio poiché essa non avrebbe avuto cognizione dell’impugnazione del bando, ed avrebbe partecipato ad un regolare concorso, vincendolo, mentre il ricorrente non vi avrebbe neppure preso parte. E’ sufficiente rilevare al riguardo che nei confronti dell’impugnazione del bando di concorso non vi sono ancora controinteressati e che quindi nessun onere di notifica aveva il ricorrente nei suoi confronti (C.d.S. Sez. VI 30/4/02 n. 2302; C.d.S. Sez. V 3/2/00 n. 601; 2/3/99 n. 211; T.A.R. Sicilia Palermo 8/6/95 n. 528; ecc.).

Per ciò che concerne poi la sua specifica situazione, il Collegio non può non rendersi conto della delicatezza della questione, giacché la controinteressata ha partecipato in assoluta buona fede ad una procedura concorsuale, ha sostenuto le prove di esame e si è classificata al primo posto della graduatoria vincendo il concorso; ha quindi lasciato il precedente incarico di lavoro per assumere le nuove funzioni nella convinzione della stabilità della qualifica conseguita.

Per effetto dell’accoglimento del ricorso R.R. 488/99 avverso il diniego di scorrimento della graduatoria e di conseguente illegittima indizione del concorso, ne è derivato l’accoglimento del ricorso proposto avverso il bando di concorso cui la controinteressata ha partecipato, ed il conseguente annullamento non soltanto del bando ma anche di tutti gli atti consequenziali, tra i quali rientrano, ovviamente quelli che la riguardano direttamente.

Si tratta di un effetto automatico che determina la caduta “ a castello” di tutti gli atti della procedura, che non può non riverberarsi anche nei suoi confronti.

Alla controinteressata residuano quindi i rimedi processuali apprestati dall’ordinamento (l’appello, l’opposizione di terzo ed il risarcimento del danno).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto perché fondato.

Le spese di lite possono essere equamente compensate tra le parti, ricorrendone giusti motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter- accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2002.