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Accesso ai documenti amministrativi - Tar Basilicata, con la sentenza n. 748 dell'8 novembre 2004

Accesso ai documenti amministrativi, regolato dagli artt. 22-25 L. 7 agosto 1990 n.241 - ha natura sostanziale di interesse legittimo - E' consentita la sola azione impugnatoria - annullatoria, e non anche quelladi accertamento del diritto Tar Basilicata, con la sentenza n. 748 dell'8 novembre 2004

Accesso ai documenti amministrativi, regolato dagli artt. 22-25 L. 7 agosto 1990 n.241 - ha natura sostanziale di interesse legittimo - E' consentita la sola azione impugnatoria - annullatoria, e non anche quella di accertamento del diritto  (Tar Basilicata, con la sentenza n. 748 dell'8 novembre 2004)

Tar Basilicata, con la sentenza n. 748 dell'8 novembre 2004

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 305/04, proposto dal sig. Angelo Domenico A., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rondinone e con questi elettivamente domiciliato in Potenza, P.zzale Rizzo n. 12, presso lo studio dell’avv. Antonio Vito Vertone

contro

l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere A. Loperfido, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Ministero dell’istruzione, Università e ricerca, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui Uffici in Potenza, Corso 18 agosto, sono per legge domiciliati,

per la declaratoria

del diritto del ricorrente all’accesso alla documentazione, richiesta al Dirigente Scolastico dell’ITC di Matera il 24 aprile 2004 e negata il 18 maggio 2004 nonché.

per l'annullamento del diniego di accesso del 28 maggio 2004 del Dirigente Scolastico dell’ITC di Matera, nonché di ogni atto ad esso connesso e/o conseguenziale, con salvezza di diritti, in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente,

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere A. Loperfido e del Ministero dell’istruzione, Università e ricerca e la relativa memoria; Visti gli atti tutti della causa; Uditi gli avvocati alla pubblica udienza del 28 luglio 2004, come da relativo verbale; relatore il magistrato dott.ssa Giulia Ferrari;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO
1. Con ricorso notificato in data 18 giugno 2004 il sig. Angelo Domenico A. chiede l’accertamento del proprio diritto all’accesso alla documentazione, richiesta al Dirigente Scolastico dell’ITC di Matera il 24 aprile 2004 e negata il 18 maggio 2004 e nel contempo impugna detto diniego.
Espone, in fatto, che il proprio figlio Giuseppe ha dovuto abbandonare, nell’anno scolastico 2000-2001, la frequenza della classe I D dell’ITC Loperfido di Matera a seguito di un increscioso episodio avvenuto in aula e che lo ha visto coinvolto insieme al suo docente Prof. Giovanni Caruso. Per tutelare gli interessi del figlio ed eventualmente agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, in data 24 aprile 2004 ha chiesto l’estrazione di copia dei: registri dei professori e di quelli di classe della I D per l’anno scolastico 2000/2001; verbali del consiglio di classe della I D, del collegio dei docenti e di assemblea di classe, tutti riferiti all’anno scolastico 2000/2001; comunicazioni, ove esistenti, inviate alla famiglia; registro di protocollo, anche riservato, per la corrispondenza intercorsa dall’epoca dei fatti a tutt’oggi; documenti afferenti eventuali attività didattiche integrative e di recupero svolte nei confronti del figlio, con particolare riferimento a quelle eventualmente effettuate prima del 10 maggio 2001.
Con il provvedimento impugnato del 28 maggio 2004 il Dirigente Scolastico dell’ITC Loperfido di Matera ha negato l’accesso, rinviando a quanto già chiarito con le note del 27 settembre 2003 e del 18 novembre 2003 di risposta alle istanze di accesso del 28 agosto 2003 e del 4 novembre 2003.
2. Preliminarmente il ricorrente precisa che la nota impugnata non può essere considerata meramente confermativa delle precedenti del 27 settembre 2003 e del 18 novembre 2003, atteso che l’istanza del 24 aprile 2004 era diversa da quella del 28 agosto 2003.
Aggiunge di avere un diritto soggettivo all’accesso ai documenti richiesti, necessari per poter esercitare pienamente i diritti e doveri connessi alla propria potestà genitoriale.

Afferma infine l’illegittimità del diniego - opposto, con una motivazione solo apparente, per non aver indicato la data e l’oggetto della documentazione richiesta - non essendo detti dati da lui conoscibili.

3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni, che hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso e nel merito ne hanno sostenuto l'infondatezza.

4. Alla camera di consiglio del 28 luglio 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, già con nota del 28 luglio 2003 il ricorrente aveva chiesto al Dirigente scolastico dell’ITC Loperfido di Matera copia: a) dei registri dei professori e di quelli di classe; b) dei verbali del consiglio di classe e del collegio dei docenti; c) delle comunicazioni, ove esistenti, inviate alla famiglia; d) della nota inviata alla Direzione dell’Ufficio scolastico regionale di Potenza nella quale si afferma che è stato il minore ad aggredire e percuotere l’insegnante Caruso; e) del registro di protocollo per la corrispondenza intercorsa; f) degli altri documenti correlati e richiamati che si renderà necessario consultare in sede di accesso.

A detta nota è stato dato riscontro in data 27 settembre 2003, chiarendo entro quali limiti e a quali condizioni si sarebbe potuto consentire l’estrazione di copia dei documenti richiesti, fermo restando che alcuni di essi erano stati già rilasciati.

Non ritenendosi soddisfatto da detta risposta il successivo 4 novembre 2003 il sig. A. ha reiterato la richiesta. A quest’ultima istanza è stato risposto con nota del 18 novembre 2003, nella quale si precisa che avrebbero potuto essere messi a disposizione dell’istante solo i documenti dei quali fosse stata fornita l’indicazione della data e dell’oggetto. Con ricorso notificato il 28 novembre 2003 il sig. A. ha chiesto a questo Tribunale l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’estrazione di copia di tutta la documentazione sino ad allora richiesta. Il gravame è stato giudicato inammissibile (sentenza n. 239 del 30 marzo 2004), essendo in materia di accesso consentito un giudizio impugnatorio-annullatorio e non di accertamento del diritto.

Il sig. A. ha quindi nuovamente chiesto, in data 24 aprile 2004, l’estrazione di copia: a) dei registri dei professori e di quelli di classe della I D per l’anno scolastico 2000/2001; b) dei verbali del consiglio di classe della I D, del collegio dei docenti e di assemblea di classe, tutti riferiti all’anno scolastico 2000/2001; c) delle comunicazioni, ove esistenti, inviate alla famiglia; d) del registro di protocollo, anche riservato, per la corrispondenza intercorsa dall’epoca dei fatti a tutt’oggi; e) dei documenti afferenti eventuali attività didattiche integrative e di recupero svolte nei confronti del figlio, con particolare riferimento a quelle eventualmente effettuate prima del 10 maggio 2001.

Con l’impugnata nota del 28 maggio 2004 il Dirigente Scolastico dell’ITC Loperfido di Matera ha dichiarato di non aver nulla da aggiungere a quanto chiarito con le precedenti note del 27 settembre 2003 e del 18 novembre 2003. A seguito di tale comunicazione il sig. A. ha proposto un nuovo ricorso, con il quale chiede sia l’accertamento del proprio diritto ad ottenere copia dei documenti richiesti che l’annullamento del diniego opposto il 28 maggio 2004. 2. Visti gli atti di causa il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso in quanto volto all’accertamento del diritto di accesso.

Ed invero, come già precisato da questo Tribunale nella sentenza n. 239 del 30 marzo 2004, in adesione a quanto stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (24 giugno 1999 n. 16), in materia di accesso ai documenti amministrativi, regolato dagli artt. 22-25 L. 7 agosto 1990 n.241, il termine “diritto” va inteso in senso atecnico, essendo ravvisabile una posizione di interesse legittimo tutte le volte in cui il provvedimento amministrativo è dichiarato impugnabile, come nel caso in esame, entro un termine perentorio, pure se incidente su posizioni che nel linguaggio comune sono più spesso definite come di “diritto”. In materia di accesso è dunque consentita la sola azione impugnatoria - annullatoria, e non anche quella di accertamento del diritto.

3. Deve essere invece accolto il ricorso nella parte volta all’annullamento del provvedimento in data 28 maggio 2004, con il quale il Dirigente Scolastico dell’ITC Loperfido di Matera, sull’assunto che l’istanza del 24 aprile 2004 ricalcherebbe pedissequamente la precedente richiesta del 28 agosto 2003, ha dichiarato di non avere determinazioni ulteriori da assumere. In effetti tale conclusione non appare condivisibile - e per l’effetto deve essere disattesa l’eccezione proposta dall’Amministrazione intimata nella sua memoria difensiva - atteso che il sig. A., proprio recependo i chiarimenti che erano stati dati da ultimo dal Dirigente con la nota del 18 novembre 2003, nella nuova istanza ha indicato gli anni ai quali si riferisce la documentazione e ha aggiunto la richiesta di copia dei verbali del consiglio di classe della I D, del collegio dei docenti e di assemblea di classe, tutti riferiti all’anno scolastico 2000/2001, e dei documenti afferenti eventuali attività didattiche integrative e di recupero svolte nei confronti del figlio, con particolare riferimento a quelle eventualmente effettuate prima del 10 maggio 2001.

Il Dirigente scolastico ben avrebbe potuto ritenere i chiarimenti forniti insufficienti o gli ulteriori documenti richiesti irrilevanti ai fini della tutela degli interessi che il ricorrente ha affermato di voler esercitare con le numerose istanze di accesso presentate, ma avrebbe dovuto motivare sul punto, soprattutto alla luce del tenore della precedente nota del 18 novembre 2003, nella quale aveva chiarito che avrebbe messo “a disposizione solo i documenti dei quali sarà in grado di fornirmi l’indicazione della data e dell’oggetto”, elementi questi indicati dal Sig. A. nella richiesta del 24 aprile 2004.

Neppure pertinente è il richiamo alla sentenza di questo Tribunale n. 239 del 2004, trattandosi di una pronuncia in rito, dichiarativa dell’inammissibilità del giudizio di accertamento del diritto di accesso che era stato proposto dallo stesso sig. A..

4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto. Per l’effetto deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di consentire al ricorrente la visione e l’estrazione di copia dei documenti indicati nella sua nota del 24 aprile 2004, ma limitatamente alle parti di essi che specificamente riguardano il figlio e, comunque, con esclusione del protocollo, la cui verifica da parte dell’istante è ininfluente agli effetti della difesa delle proprie ragioni.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
il Tribyunale Amministraativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dal sig. Angelo Domenico A., in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, previo annullamento dell’impugnato diniego di accesso del 28 maggio 2004, ordine al dirigente scolastico dell’I.T.C. di consentire al ricorrente la visione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti con istanza del 24 aprile, ma nel rispetto rigoroso dei limiti indicati nella parte motiva.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 28 luglio 2004