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straniero (condizione dello) giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8044 del 30/03/2018

Domanda di protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente - Disciplina normativa antevigente - Situazione giuridica soggettiva azionata - Diritto soggettivo - Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento -

La controversia avente ad oggetto la procedura di determinazione dello Stato europeo competente sulla domanda dello straniero richiedente protezione internazionale e sul conseguente, eventuale, provvedimento di trasferimento emesso dalla P.A., ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 – anche prima della previsione espressa contenuta nell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. cit., come introdotto dal d.l. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017 –, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero che chiede protezione internazionale ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali la cui giurisdizione spetta, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, all'autorità giurisdizionale ordinaria.

(Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sul ricorso proposto da un cittadino straniero avverso la decisione della cd. Unità Dublino, operante presso il Ministero dell'Interno, con cui era stata dichiarata l'incompetenza dell'Italia all'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal medesimo e contestualmente disposto il trasferimento a Malta).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8044 del 30/03/2018