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Percezione di fondi pubblici - Illecita gestione

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - in genere - Gruppo consiliare regionale - Percezione di fondi pubblici - Illecita gestione - Responsabilità - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, SENTENZA N. 21927 DEL 07/09/2018

L'azione di responsabilità per la illecita gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è attratta alla giurisdizione della Corte dei conti, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, per la funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, comma 4, Cost., che non può estendersi alla gestione di contributi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile, con riferimento all'azione risarcitoria, promossa nei confronti del presidente del gruppo consiliare regionale di un partito politico, derivante dall'illecita gestione dei contributi erogati a detto gruppo, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis della l.r. Lazio n. 6 del 1973).