Skip to main content

Cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione – Cass. 12317/2019

Persona fisica che cumula la qualità di parte e di erede di altra parte - Regolarità del contraddittorio - Rituale notifica del gravame alla parte "in proprio".

Qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte, nonché di erede di altro soggetto, anch'esso parte del precedente grado di giudizio, la legale conoscenza, in proprio, dell'atto di gravame esclude la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, siccome contraria al principio di ragionevole durata del processo, stante l'unicità della parte in senso sostanziale.

(Nella specie, la S.C. ha escluso la necessità di rinnovare la notifica del ricorso per cassazione, in relazione all'omesso suo perfezionamento nei confronti dell'erede di una parte rimasta contumace nel giudizio di appello e deceduta anteriormente a detta notifica, per essergli stato tale atto ritualmente notificato in proprio).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019 (Rv. 653810 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 299 – Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Cod. Proc. Civ. art. 300 – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

Cod. Proc. Civ. art. 331 – Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

Cod. Proc. Civ. art. 291 – Contumacia del convenuto