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Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019 (Rv. 655686 - 01)

Termine di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981 - Decorrenza - Individuazione del "dies a quo" - Criteri - Valutazione riservata al giudice di merito - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019 (Rv. 655686 - 01)