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Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 06/05/2015

Atto di intervento in sede esecutiva - Interpretazione delle richieste - Attività demandata al giudice di merito - Criteri - Fattispecie in tema di delimitazione del credito in sede di distribuzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 06/05/2015

Esecuzione forzata - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 06/05/2015

L'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo, analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda perseguire. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha confermato l'interpretazione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto il richiamo all'atto di intervento operato dal sostituto d'udienza del difensore del creditore interveniente in sede di distribuzione come liberamente operato alla sola sorte del credito e non esteso anche agli interessi nel tasso ivi espressamente indicato).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 06/05/2015