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Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3639 del 13/02/2009

Proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto - "Reconventio reconventionis" dell'attore - Ammissibilità. 

Nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la "reconventio reconventionis".

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3639 del 13/02/2009