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Procedimento civile - domanda giudiziale – interpretazione e qualificazione giuridica - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008

L'interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all'intero contesto dell'atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell'atto nonché del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato l'impugnata sentenza, con la quale il giudice d'appello aveva interpretato la domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove veniva utilizzato il termine mobbing, come diretta a reprimere comportamenti discriminatori per motivi sindacali, mentre soltanto con il ricorso in appello era stata domandata, con allegazione di numerose circostanze nuove, una tutela contro una condotta di "mobbing" onde il rigetto del gravame per novità della domanda).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008