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Procedimento civile - domanda giudiziale - rinuncia – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11157 del 30/05/2016

Conclusioni delle parti - Abbandono di alcune domande - Effetti processuali - Riproposizione di tali domande in separato giudizio - Ammissibilità.

L'abbandono, in sede di precisazione delle conclusioni, di alcune domande ha esclusivamente un effetto processuale, impedendo al giudice di decidere su esse, ma non pregiudica né il diritto sostanziale né il diritto d'azione, sicché la parte, salvo non vi abbia esplicitamente rinunciato, può successivamente riproporle in un separato giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11157 del 30/05/2016