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Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19268 del 29/09/2016

Interesse ad agire - Sussistenza - Accertamento - Necessità - Mancanza di contrasto tra le parti - Irrilevanza - Rilevabilità officiosa in ogni stato e grado - Sussistenza.

La carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19268 del 29/09/2016