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Procedimento civile - termini processuali – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14214 del 05/06/2013

Pronuncia delle Sezioni Unite - Soluzione di contrasto - Norme regolatrici del processo - Adozione ad opera della parte dell'orientamento non prescelto dalle S.U. - Diritto alla rimessione in termini - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di onere di allegazione e prova prova del danno da demansionamento professionale.

L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini, in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non è prevalso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che aveva ritenuto non necessaria l'allegazione del danno ai fini del risarcimento per demansionamento professionale, in base a un indirizzo giurisprudenziale poi superato da Cass., S.U., 24 marzo 2006 n. 6572).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14214 del 05/06/2013