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Termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4841 del 26/03/2012

Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività della relativa istanza - Necessità.

La rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, cod. proc. civ. (ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis dello stesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'istanza di fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione di una notificazione non andata a buon fine, proposta a distanza di un anno e mezzo dall'infruttuoso tentativo della prima notifica).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4841 del 26/03/2012