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Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014

Morte della parte - Successione - Riassunzione, intervento od impugnazione dell'erede - Prova della sua qualità - Necessità - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Inidoneità nel giudizio civile - Limiti - Principio di non contestazione - Valutazione del giudice - Necessità - Contenuto.

Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014