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procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6207 del 18/03/2014

Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione ex art. 337 cod. proc. civ. del giudizio pregiudicato - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6207 del 18/03/2014

Quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato - salvo nel caso in cui la sospensione sia imposta da una disposizione specifica fino al passaggio in giudicato - soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ. e il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. emessa dal tribunale affermando che la pendenza in appello di un giudizio in cui era stata accolta, in primo grado, la domanda di una società volta all'accertamento della validità dell'acquisto di un complesso immobiliare non era necessariamente pregiudiziale al procedimento introdotto in primo grado dalla medesima società e volto a far valere l'acquisto immobiliare per usucapione abbreviata per effetto dell'immissione in possesso conseguente all'aggiudicazione, potendo tale secondo procedimento essere sospeso solo ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., ove il giudice avesse inteso riconoscere l'autorità della prima decisione).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6207 del 18/03/2014