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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬sospensione del processo‭ ‬-‭ ‬necessaria‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬313‭ ‬del‭ ‬13/01/2015‭

Pregiudizialità penale‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Contemporanea pendenza dei due processi‭ ‬-‭ ‬Avvenuto esercizio dell'azione penale‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Sospensione disposta sulla base di una denuncia e dell'apertura delle relative indagini preliminari‭ ‬-‭ ‬Legittimità‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬313‭ ‬del‭ ‬13/01/2015‭


La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬295‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile,‭ ‬è subordinata alla‭ ‬condizione della contemporanea pendenza dei due processi,‭ ‬civile e penale,‭ ‬e,‭ ‬quindi,‭ ‬dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M.‭ ‬nei modi previsti dall'art.‭ ‬405‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Pen.,‭ ‬mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di‭ ‬rinvio a giudizio,‭ ‬sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬313‭ ‬del‭ ‬13/01/2015‭