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Sospensione del processo – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5894 del 24/03/2015

Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito dinanzi al giudice di detta sentenza - Condizioni ex art. 279, quarto comma, cod. proc. civ. - Sospensione ex art. 295 o art. 337 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5894 del 24/03/2015

Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza o al giudice dichiarato competente, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 cod. proc. civ., per l'assorbente ragione che il giudizio é unico e che, pertanto, la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5894 del 24/03/2015