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Civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25234 del 14/12/2010

Morte del procuratore - Interruzione di diritto - Mancata pronuncia - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso - Legittimazione esclusiva della parte colpita dall'evento interruttivo.

La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; l'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25234 del 14/12/2010