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Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 12901 del 24/05/2013

Pregiudiziale amministrativa - Sospensione del processo civile - Condizioni - Controversia amministrativa vertente su diritti soggettivi rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Controversia amministrativa vertente su interessi legittimi - Irrilevanza ai fini della sospensione del giudizio civile - Fondamento.

La sospensione necessaria del processo civile, in pendenza di un giudizio amministrativo tra le stesse parti, la cui decisione sia ritenuta pregiudiziale rispetto al primo, è ammissibile, pur mancandone la corrispondente previsione nel vigente testo dell'art. 295 cod. proc. civ., se imposta dall'esigenza di evitare un conflitto tra giudicati e non anche se il possibile contrasto riguardi i soli effetti pratici delle rispettive pronunce, potendosi astrattamente configurare solo laddove il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora, innanzi allo stesso, sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest'ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo nell'ambito del giudizio a tutela di diritti soggettivi.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 12901 del 24/05/2013