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Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 313 del 13/01/2015

Pregiudizialità penale - Condizioni - Contemporanea pendenza dei due processi - Avvenuto esercizio dell'azione penale - Necessità - Conseguenze - Sospensione disposta sulla base di una denuncia e dell'apertura delle relative indagini preliminari - Legittimità - Esclusione.

La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 313 del 13/01/2015