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Sospensione necessaria del processo - Presupposti - Pregiudizialità giuridica

Civile - Sospensione necessaria del processo - Presupposti - Pregiudizialità giuridica In tema di sospensione necessaria del processo, tanto l'art. 34, quanto l'art. 295 cod. proc. Civ. fanno riferimento alla pregiudizialità in senso tecnico giuridico e non anche alla pregiudizialità in senso meramente logico, sicché la sospensione può essere disposta unicamente quando in un altro giudizio deve essere decisa una questione pregiudiziale intesa nel primo senso. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto tale rapporto fra il giudizio di opposizione a decreto di esecutività di lodo arbitrale, ex art. 840 cod. proc. Civ., il quale aveva escluso la responsabilità dell'armatore per i danni non coperti da assicurazione, ed il giudizio vertente sull'azione di responsabilità dell'armatore, esercitata in surroga dall'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. innanzi al giudice ordinario). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27932 del 21/12/2011

Civile  - Sospensione necessaria del processo - Presupposti - Pregiudizialità giuridica


In tema di sospensione necessaria del processo, tanto l'art. 34, quanto l'art. 295 cod. proc. civ. fanno riferimento alla pregiudizialità in senso tecnico giuridico e non anche alla pregiudizialità in senso meramente logico, sicché la sospensione può essere disposta unicamente quando in un altro giudizio deve essere decisa una questione pregiudiziale intesa nel primo senso. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto tale rapporto fra il giudizio di opposizione a decreto di esecutività di lodo arbitrale, ex art. 840 cod. proc. civ., il quale aveva escluso la responsabilità dell'armatore per i danni non coperti da assicurazione, ed il giudizio vertente sull'azione di responsabilità dell'armatore, esercitata in surroga dall'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. innanzi al giudice ordinario). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27932 del 21/12/2011

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27932 del 21/12/2011


RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Le s.p.a. Allianz (già RAS) e Assicurazioni Generali, hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 19.10.10, comunicata il 15.2.11, che ha disposto la sospensione del processo n. 3013/03, instaurato dalle ricorrenti contro la "West Tankers Inc." e avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni in surroga, ex art. 1916 c.c., dopo avere versato all'assicurata ERG l'indennizzo per danni cagionati al pontile dell'assicurata medesima in Santa Panaria da una nave armata dalla società convenuta durante le operazioni di sbarco di un carico di petrolio.
La società "West Tankers Inc." ha depositato memoria difensiva. La requisitoria scritta del P.G., acquisita ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., è del seguente testuale tenore:
"Il P.G. chiede dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., proposto dalle s.p.a. Allianz (già RAS) e Assicurazioni Generali, avverso l'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 19.10.10, comunicata il 15.2.11 (v. comunicazione nella produzione dei ricorrenti), che ha disposto la sospensione del processo n. 3013/03, solo in data del 18.3.11, oltre il previsto termine di 30 giorni.
Solo in subordine si rileva pure che sussisterebbero le condizioni per l'accoglimento dell'istanza, potendosi convenire sulla lamentata violazione dell'art. 295, in difetto della pregiudizialità necessaria ipotizzata dal giudice di merito.
Quest'ultima, infatti, presuppone la sussistenza del nesso di pregiudizialità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre solo allorquando "una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati essendo la decisione del processo principale idonea a definire in tutto o in parte il thema decidendum del processo pregiudicato" (fra le più recenti, v. in motivaz. Cass. 1550/11 che richiama 27426/09).
Nella fattispecie, il Tribunale ha ricollegato la sospensione alla necessità di definire il giudizio pendente davanti alla Corte di Appello di Trieste, relativo all'opposizione, ex art. 840 c.p.c., avverso il decreto del presidente della stessa corte che ha dichiarato efficace nel territorio della Repubblica il lodo arbitrale intervenuto nel 2008 fra gli attuali contraddittori. Il giudizio dinnanzi al Tribunale di Siracusa è stato promosso il 6.10.03 dalle attuali ricorrenti a carico della West Tankers, ex art. 1916 c.c., surrogandosi nei diritti della ERG Petroli, loro assicurata, dopo il pagamento dell'indennizzo di complessivi 15.857.292,66 (pari a 7.928.646,33 per ciascuna) per ottenere il risarcimento dei danni provocati, nel corso di manovre di sbarco di un carico di idrocarburi, al pontile del terminale ERG a Santa Panagia, Siracusa, da una motonave.
Fra le stesse parti, inoltre, pende, come osservato, la menzionata opposizione al decreto che ha reso efficace nel nostro ordinamento il (terzo) lodo emesso in Londra il 12.11.08 tra gli attuali contraddittori, proposta da Allianz e Generali facendosi valere, tra l'altro, l'inopponibilità della clausola arbitrale e la violazione del diritto di difesa.
Il lodo ha deciso in merito all'azione risarcitoria intentata da Erg il 21.8.00 nei confronti dell'armatore West per le perdite non coperte da assicurazione, escludendo la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'armatore per la collisione in contestazione.
Con provvedimento del settembre 2004 la Commerciai Court, sollecitata da West, aveva esteso inoltre la lite all'accertamento delle pretese delle due assicuratrici nei confronti dell'armatore, oggetto del processo promosso il 30.7.03, dinnanzi al Tribunale di Siracusa, contro la West per il recupero delle somme versate alla Erg (v. punti 8 e 9 alle pag. 6 e ss. della traduzione in italiano del lodo e della motivazione allegata, parte integrante), ma l'esame di tali richieste è stato differito "fino a dopo l'emanazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee".
Quest'ultima, quindi, il 10.2.09, nel proc. C-l 85/07, ha esaminato la pregiudiziale sottoposta dalla House of Lords e ha ritenuto incompatibile con il Reg. CE del Consiglio 22.12.00 n. 44/01, relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il provvedimento inibitorio del 21.3.05 - successivamente impugnato dinnanzi alla House of Lords -, intervenuto nel giudizio intentato dalla West il 10.9.04 dinnanzi alla High Court of Justice del Regno Unito-Commercial Court, che si era espresso per la competenza arbitrale sulla controversia con le due coassicuratrici, in forza dell'accordo arbitrale contenuto nel contratto di noleggio, e aveva vietato azioni giudiziarie e il prosieguo di quella in corso a Siracusa, dove pure la West si era costituita eccependo l'incompetenza del giudice adito.
In particolare, il giudice europeo ha attribuito al Tribunale di Siracusa la decisione sulla sua competenza, ai sensi dell'art. 1 n. 2 lett. d) e 5 punto 3 del Regolamento n. 44/2001 dell'art. 11, n. 3 della Convenzione di New York, da adottarsi mediante la verifica della validità e operatività dell'accordo arbitrale invocato. Nella situazione descritta, non pare possa trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 337 c.p.c., comma 2, che attiene alla sospensione facoltativa, a fronte di un giudizio pregiudicante definito con sentenza resa dall'autorità giudiziaria e non passata in giudicato, laddove nel caso di specie trattasi di titolo arbitrale definitivo e comunque privo di efficacia diretta nel nostro ordinamento, potendo acquisire il lodo tale efficacia attraverso una procedura di delibazione, ossia solo a seguito del riconoscimento previsto dagli artt. 839 e 840 c.p.c. (v. al riguardo Cass. 20688/09), che consegue alla mancata opposizione del decreto presidenziale o alla definitiva pronuncia in merito all'opposizione proposta.
La sospensione ex art. 295 c.p.c. si rende possibile solo se la fattispecie costitutiva del giudizio pregiudicato presenti fra i suoi elementi un fatto-diritto riguardo al quale, fra le stesse parti, penda altro giudizio che abbia direttamente ad oggetto il medesimo fatto-diritto (v. in motivazione 8562/09), tale da rendere necessaria la sospensione del processo dipendente, imponendosi un identico accertamento al fine di evitare contrasto di giudicati. Sembra invece che l'affermazione vincolante della competenza del Tribunale di Siracusa a decidere sulla propria competenza sia idonea a svuotare del ritenuto carattere pregiudiziale la decisione sul giudizio di opposizione, dato che la negazione della responsabilità dell'armatore nella determinazione del danno risarcito dalle due coassicuratrici potrebbe risultare del tutto irrilevante nel giudizio sospeso, dovendosi procedere preliminarmente alla verifica della competenza del Tribunale medesimo.
E d'altra parte, risolvendosi la sospensione in un diniego, seppure temporaneo, di giustizia, l'istituto della sospensione necessaria risulta progressivamente abbandonato a favore del principio dell'autonomia di ciascun processo, che deve indurre il giudice a privilegiare strumenti alternativi alla sospensione, in linea con la regola costituzionale del giusto processo di durata ragionevole, che impone rigore nella verifica della stretta pregiudizialità giuridica (cfr. s.u. 4059/10; Cass. 12753/10; 13040/10; 14457/10; 24297/10)". 2.- Le conclusioni del pubblico ministero, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, sono state notificate alle parti, le quali hanno depositato memorie nei termini di cui all'art. 380 ter c.p.c., comma 2.
3.- In virtù dell'art. 7 bis (Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150 anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia), introdotto dalla L. 29 giugno 2010, n. 100 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, "Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150 anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale". Il termine di trenta giorni dalla comunicazione del biglietto di cancelleria (15.2.2001) scadente il 17 marzo 2011, quindi, è stato prorogato al giorno successivo ai sensi dell'art. 155 c.p.c.. Il ricorso, pertanto, è stato tempestivamente proposto. 3.1.- Il primo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la nullità dell'ordinanza di sospensione per mancanza di motivazione, è infondato.
Infatti, "il particolare mezzo di impugnazione cui sono stati assoggettati i provvedimenti che dichiarano la sospensione, cioè l'istanza di regolamento di competenza, fa sì che, avuto riguardo alla controversia considerata dal giudice di merito come pregiudiziale, la Corte debba rendere una statuizione sulla questione descritta dall'art. 295 cod. proc. civ., in modo che il processo, a seconda della decisione della Corte, possa proseguire o debba restare sospeso sino alla definizione della controversia pregiudiziale, senza lasciare spazio, in relazione a quella controversia, ad un'ulteriore pronuncia del giudice di merito. Ciò comporta che l'oggetto dell'accertamento della Corte non è limitato dai motivi del ricorso, ma deve estendersi all'accertamento se, nella situazione processuale in cui il giudice di merito ha dichiarato la sospensione del giudizio, il giudizio medesimo dovesse o no essere sospeso in applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., per essere pendente una controversia pregiudiziale" (Sez. 3, Sentenza n. 8374 del 24/08/1998). D'altra parte, "la sola circostanza che l'ordinanza sospensiva sia immotivata non integra ragione per il suo annullamento, dovendo la Corte di cassazione accertare se sussistono o meno i presupposti della sospensione" (Sez. 3, Ordinanza n. 399 del 12/01/2006; Sez. 3, Ordinanza n. 7410 del 27/03/2007). 4.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte "il rapporto di pregiudizialità tra due controversie, che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto tra giudicati. Ne consegue che la natura privata dell'arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, impedisce anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato" (Sez. 1, Ordinanza n. 16995 del 02/08/2007). È da aggiungere che questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che "la disciplina della litispendenza internazionale prevista dalla L. n. 218 del 1995, art. 7, non è applicabile all'arbitrato estero, posto che detta norma prevede l'obbligo (comma 1) o la facoltà (comma 3) di sospendere il procedimento soltanto nel caso di pendenza della lite davanti ad un giudice straniero, e non anche nel caso di arbitrato estero. Tale interpretazione, oltre a porsi in linea con un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della sospensione, alla luce dell'art. 111 Cost., non contrasta con il principio di parità tra la giurisdizione italiana e la giurisdizione o l'arbitrato estero, fissato dall'art. 4, comma 2, della citata legge, tenuto conto del diverso rapporto di interferenza con il procedimento interno della lite pendente all'estero e del giudizio arbitrale, nonché della mancanza di efficacia diretta del lodo nell'ordinamento italiano e della nuova disciplina introdotta anche per l'arbitrato interno dal D.Lgs. n. 40 del 2006, il quale ha escluso l'applicabilità delle norme in tema di sospensione del processo (art. 819 ter cod. proc. civ.)" (Sez. 1, Ordinanza n. 20688 del 25/09/2009).
Tale principio non può essere esteso, invece, alla sentenza che decida, ex art. 840 c.p.c., sull'opposizione avverso il decreto del presidente della corte di appello che abbia dichiarato, ex art. 839 c.p.c., l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica. 5.- Anche di recente è stato puntualizzato (da Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 2010) che la sospensione necessaria del processo è prevista quando la decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, con ciò alludendosi al fatto che la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè sia idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di definire, in tutto o in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere (Cass., Sez. Un., 26 luglio 2004, n. 14060; Cass., Sez. lav., 7 aprile 2006, n. 8174; Cass., Sez. 2, 28 aprile 2006, n. 9901). La sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi (dedotti in via autonoma in due diversi giudizi), uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. 6.- Le Sezioni unite di questa Corte (26 luglio 2004, n. 14060) hanno fatto propria la distinzione evidenziata da tempo da Sez. L, Sentenza n. 4844 del 1996 tra pregiudizialità soltanto logica, che non legittima la sospensione, e pregiudizialità in senso tecnico- giuridico che, oltre all'ipotesi di previsione espressa di legge, legittima la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.. Ciò che rileva è che, per le finalità perseguite dalla legge, la sospensione (non imposta da una particolare norma) è necessaria quando, in concreto, vi sia il rischio di un conflitto di giudicati;
con la conseguenza che, se tale rischio non sussiste, la sospensione è per il giudice non già obbligatoria, ma solamente facoltativa (Cass. 23 giugno 1995 n. 7145, Cass. Sez. Un. 11 aprile 1994 n. 3354 e Cass. Sez. un. 19 ottobre 1993 n. 10343).
Si parla di questione pregiudiziale in senso meramente logico per indicare o il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio o, secondo una diversa (ma convergente) accezione, il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice (ad esempio, il contratto di compravendita rispetto alla richiesta di pagamento del prezzo della cosa venduta). È questo il c.d. punto pregiudiziale, che deve essere necessariamente conosciuto dal giudice anche senza una espressa richiesta di parte, dato che il relativo accertamento si pone quale antecedente logico indispensabile per la decisione o, come anche si suole affermare, dato che oggetto della pronuncia è, in primo luogo, l'indagine circa l'esistenza del rapporto giuridico sul quale la pretesa si fonda; tanto è vero che, come più volte è stato sostenuto dalla giurisprudenza, l'efficacia del giudicato, anche in assenza di una apposita richiesta, deve coprire (e copre) non solo la pronuncia finale, ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico della pronuncia medesima (c.d. giudicato implicito: cfr. Cass. 28 settembre 1994 n. 7890, Cass. 13 febbraio 1993 n. 1811, Cass. 18 gennaio 1992 n. 576 e Cass. 11 febbraio 1988 n. 1473).
Diversa dal c.d. punto pregiudiziale (o questione pregiudiziale in senso logico) è la questione pregiudiziale in senso tecnico giuridico.
Con tale espressione si indica quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o, come si afferma da parte della dottrina, quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda l'effetto (ad esempio, la qualità di erede del creditore rispetto alla domanda di pagamento del prezzo oggetto del contratto di compravendita stipulato dal defunto). Questa - e non già il punto pregiudiziale - è la situazione che è presa in considerazione dall'art. 34 (e, quindi, dall'art. 295, stante l'identico scopo perseguito dalle due disposizioni di legge), tant'è vero che la stessa, che non concerne l'oggetto del processo, deve essere decisa solo in via incidentale e non con efficacia di giudicato, salvo che ciò sia richiesto dalla legge o dall'espressa domanda di una delle parti. Mentre riguardo alla questione pregiudiziale in senso logico non sussiste alcun rischio di conflitto tra giudicati, la stessa cosa non può dirsi con riferimento alla questione pregiudiziale in senso tecnico giuridico. Ed è per questa ragione che il legislatore si è preoccupato di dettare le disposizioni contenute negli artt. 34 e 295 c.p.c..
Si deve affermare, pertanto, che tanto l'art. 34, il quale espressamente menziona la "questione pregiudiziale", quanto l'art. 295, che il medesimo istituto richiama secondo l'interpretazione che dottrina e giurisprudenza ne danno, fanno riferimento solamente alla pregiudizialità in senso tecnico giuridico e non anche alla pregiudizialità in senso meramente logico; sicché, come si deve pure asserire, mentre l'art. 295 può trovare piena applicazione quando in un altro giudizio deve essere decisa una questione pregiudiziale in senso tecnico giuridico, non può invece farsi luogo alla sospensione necessaria del processo qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale solamente in senso logico (argomenti evidenziati tutti da Sez. L, Sentenza n. 4844 del 1996, cit.).
7.- Nella concreta fattispecie il giudizio che si assume pregiudicante ha ad oggetto, per espressa disposizione di legge (art. 840 c.p.c., comma 3), una delle seguenti circostanze, se provate dall'opponente, sulle quali si forma il giudicato tra le parti, con la conseguenza che il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello:
1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;
2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riquardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;
4) la costituzione del colleqio arbitrale o il procedimento, arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;
5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.
In concreto, sulla base dell'opposizione proposta dalle odierne ricorrenti, l'oggetto del giudizio pendente dinanzi alla Corte di appello è costituito dall'accertamento:
"a) se la clausola compromissoria su cui si fonda il Lodo del 12.11.2008 sia valida, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) della Convenzione di New York del 10.6.1958;
b) se, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) della Convenzione di New York del 10.6,1958, detta clausola sia applicabile alla domanda risarcitoria in via extracontrattuale (già decisa con il Lodo) formulata dalle odierne ricorrenti nel giudizio di Siracusa, nella qualità di assicuratori surrogatisi ex art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurata".
8.- "L'art. 2, comma 3, della Convenzione di New York del 1958 attribuisce al giudice adito il potere-dovere di verificare, preliminarmente, la validità, operatività ed applicabilità della clausola compromissoria per arbitrato estero, in via di delibazione sommaria, e, all'esito favorevole di tale verifica, di rimettere le parti dinanzi agli arbitri. Solo in caso di verifica negativa, il giudice si pronunzierà sulla giurisdizione propria o di altro giudice. La delibazione sommaria effettuata dal giudice adito sulla validità, operatività ed applicabilità della clausola compromissoria, non essendo idonea a formare il giudicato, non vincolerà ne' il collegio arbitrale ne' il giudice straniero, di cui sia stata ritenuta la giurisdizione" (Sez. U, Sentenza n. 412 del 12/01/2007).
Il principio sopra enunciato non è nella specie applicabile essendo stata già emessa la decisione arbitrale (anche in confronto delle ricorrenti) che ha escluso qualsiasi responsabilità del vettore ed è pendente il giudizio di opposizione contro il decreto che ne ha dichiarato l'efficacia nella Repubblica.
Peraltro, in tema di delibazione di sentenza arbitrale straniera ricadente sotto la disciplina della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, si è ritenuto che "la pendenza di un giudizio tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto non impedisce il riconoscimento del lodo pronunciato all'estero, non essendo la litispendenza espressamente prevista, quale condizione ostativa, dalla Convenzione medesima" (Sez. 1, Sentenza n. 671 del 21/01/2000). 9.- L'efficacia della decisione arbitrale è stata invocata dalla società convenuta nel giudizio pendente dinanzi al tribunale. L'accertamento, da parte della Corte di appello, della validità della clausola compromissoria, il rigetto dell'opposizione e il definitivo riconoscimento della decisione arbitrale, comporterebbero - tra le parti - l'esclusione di qualsiasi responsabilità del vettore nella causazione del sinistro.
La decisione della Corte di appello di Venezia, quindi, ha carattere pregiudiziale in senso tecnico-giuridico rispetto a quella che dovrà assumere il Tribunale di Siracusa e la sospensione di quest'ultimo giudizio è necessaria per evitare possibile contrasto tra giudicati. L'istanza di regolamento di competenza deve essere rigettata. Le spese di questo procedimento incidentale - liquidate in dispositivo - vanno poste a carico solidale delle ricorrenti. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 12.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

 

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