Skip to main content

Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18494 del 12/07/2018

Sospensione del processo ex art. 337 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Oggetto.

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché la Corte di cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice "a quo".

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18494 del 12/07/2018