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Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 12461/2017

Nullità della procura conferita dalla parte appellante - Tempestiva contestazione sul punto - Necessità - Assenza di contestazione - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Deducibilità del vizio di procedimento di appello per nullità della procura - Configurabilità - Esclusione.

Con l'impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d'appello non può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte appellante, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12461 del 18/05/2017

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Procura

Mandato

Corte

Cassazione

12461

2017