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Pagamento di commissioni a carico dei correntisti di corrispettivo – Cass. n. 36094/2021

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - servizi postali - ricevitorie - a danaro - conti correnti - Conto corrente postale - Concessionario riscossione ICI - Pagamento di commissioni a carico dei correntisti di corrispettivo - Diritto di Poste Italiane spa - Sussistenza - Condizioni - Apposita comunicazione - Modalità.

 

In tema di ICI, nel conto corrente postale aperto dai concessionari della riscossione ai fini del versamento dell'imposta da parte dei contribuenti secondo quanto previsto dall'art. 10, d.lgs. n. 504 del 1992, Poste Italiane Spa ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2, comma 18, l. n. 662 del 1996, di stabilire il pagamento di commissioni a carico dei correntisti, purché ne dia comunicazione con le forme previste dall'ordinamento, le quali, a decorrere dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 144 del 2001, consistono in quelle previste dall'art. 3, comma 2, del cit. decreto, e dunque (prima della modifica di tale disposizione ad opera dell'art. 24-bis, d.l. n. 179/2012, conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e nell’invio di avviso ai correntisti.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 36094 del 23/11/2021 (Rv. 663055 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1339

 

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